Due comproprietari decidono di dividere un immobile comune. Durante la causa, approvano un progetto di divisione basato sul valore del bene prima dei lavori di ristrutturazione eseguiti da uno di loro. Il primo accordo fissa un conguaglio provvisorio. Successivamente, il Tribunale riconosce un ulteriore indennizzo per le migliorie apportate. La Corte d'Appello annulla questa decisione, ritenendo che l'accordo iniziale avesse valore definitivo e precludesse altre richieste. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del proprietario: l'adesione al progetto iniziale, basato sul valore precedente ai lavori, non costituisce una rinuncia a richiedere un successivo conguaglio divisionale calcolato sul maggior valore effettivo dell'immobile. La causa viene rinviata per un nuovo esame.
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