Un istituto di credito, agendo come creditore, ha avviato un giudizio di divisione immobiliare. La Cassazione, con la sentenza 19734/2024, ha stabilito che anche il creditore è responsabile per la solidarietà imposta di registro, in quanto parte sostanziale del procedimento e non meramente formale. Il pagamento dell'imposta non preclude l'impugnazione.
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