Un partecipante a una comproprietà immobiliare ha contestato la nullità degli atti di vendita di un immobile, avvenuta nell'ambito di un giudizio di scioglimento di comunione immobiliare. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile questa opposizione. La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha rilevato che la causa riguardava uno scioglimento di comunione ordinario, non una procedura esecutiva. Per questo motivo, ha ritenuto che la competenza per la trattazione del caso spettasse a una sezione diversa della Corte. La Cassazione ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la corretta assegnazione del procedimento.
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