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Art. 784 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

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Occupazione illegittima e litisconsorzio: la quota è autonoma
Alcuni comproprietari hanno citato un Comune per ottenere il risarcimento dei danni da occupazione illegittima di diversi terreni destinati all'edilizia popolare. La Corte d'Appello ha riconosciuto il ristoro limitatamente ai soli terreni indicati nell'atto introduttivo e per la sola quota di spettanza dei cittadini agenti. I privati hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando la mancata partecipazione di tutti i comproprietari ed eredi al giudizio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, riaffermando che nell'ipotesi di occupazione illegittima e litisconsorzio non sussiste un obbligo di partecipazione di tutti i cointestatari del bene. Ciascun comproprietario conserva infatti un diritto autonomo al risarcimento del danno nei limiti della propria quota. I soccombenti sono stati condannati al pagamento di tutte le spese di lite.
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