Un Querelante ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo penale. La Corte d'Appello ha respinto la sua domanda, sostenendo che il calcolo della durata inizia dalla costituzione di parte civile e non dalla querela. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Ha stabilito che il diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo penale spetta solo a chi si è costituito parte civile. La durata del processo, ai fini dell'equa riparazione, decorre dal momento in cui la persona offesa assume formalmente la qualità di parte civile, non dal deposito della querela. Questo principio è ritenuto compatibile con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la Costituzione italiana, come ribadito dalla Corte Costituzionale.
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