Un cancelliere del Tribunale è stato condannato per il reato di falso ideologico in atto pubblico per aver redatto verbali di inventario di eredità senza recarsi personalmente presso l'ultimo domicilio dei defunti. Il pubblico ufficiale si era limitato a ricevere i documenti cartacei in ufficio, attestando falsamente la regolarità delle operazioni sul posto. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale per questo comportamento, chiarendo che il cancelliere ha l'obbligo di verificare personalmente i beni. Tuttavia, i giudici hanno annullato senza rinvio la condanna per uno dei capi d'imputazione poiché il reato era ormai caduto in prescrizione, riducendo la pena complessiva di venti giorni di reclusione e dichiarando inammissibile il resto del ricorso.
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