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Art. 77 Codice di Procedura Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

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Chiamata in garanzia: la giurisdizione in Italia
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che il giudice italiano ha giurisdizione sulla domanda di manleva (chiamata in garanzia) proposta da un tour operator italiano contro un fornitore di servizi turistici extra-UE. Il caso riguardava un incidente avvenuto in Namibia durante un safari, a seguito del quale due turisti avevano chiesto il risarcimento al tour operator. Quest'ultimo ha chiamato in causa la società namibiana. La Corte ha chiarito che le norme del Regolamento UE n. 1215/2012 si applicano anche a convenuti non domiciliati nell'UE, consolidando la giurisdizione italiana per ragioni di connessione processuale.
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Giurisdizione italiana: quando si applica a terzi?
Un tour operator italiano, condannato a risarcire dei turisti per un incidente avvenuto durante un safari in Africa, ha chiamato in causa la società straniera fornitrice del servizio. La Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti della società estera, applicando le norme europee sulla chiamata in garanzia tramite un rinvio dinamico previsto dalla legge italiana.
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Giurisdizione materia amministrativa: multa e giudice
Una cittadina svizzera contesta una multa stradale ricevuta in Italia, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito la giurisdizione in materia amministrativa del giudice italiano, poiché la riscossione di una sanzione derivante dall'esercizio di un potere pubblico esula dal campo di applicazione della Convenzione di Lugano. La competenza si determina quindi secondo la legge nazionale, ovvero nel luogo dove è stata commessa l'infrazione.
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Deroga giurisdizione: clausola sempre esclusiva
In un contratto di agenzia internazionale, la clausola di deroga alla giurisdizione a favore di un tribunale straniero è stata ritenuta esclusiva e non facoltativa. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale patto vincola entrambe le parti, precludendo l'azione legale in Italia e determinando il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con conseguente nullità degli atti processuali compiuti.
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