Una Compagnia Assicurativa ha chiesto il risarcimento dei danni a un Istituto Postale per un pagamento indebito tramite bonifico domiciliato. Dopo alterne decisioni nei primi gradi, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I funzionari della Compagnia avevano firmato la procura all'avvocato dichiarando di avere i poteri di rappresentanza in forza di atti notarili, ma non hanno depositato tali documenti in giudizio. La Corte ha ribadito che, in tema di rappresentanza processuale, la mancata produzione della procura notarile impedisce la verifica dei poteri di firma e determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio. Di conseguenza, la Compagnia perde la causa e deve pagare le spese legali.
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