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Art. 77 Codice di Procedura Civile — Anno 2024

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Altri anni per Art. 77 Codice di Procedura Civile

Cessione crediti in blocco: onere della prova
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in una cessione crediti in blocco, la società acquirente (cessionaria) ha l'onere di provare l'effettiva inclusione del singolo credito conteso all'interno dell'operazione. La sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a soddisfare tale onere probatorio, specialmente se la controparte contesta la titolarità del credito. Nel caso di specie, una società di recupero crediti aveva proposto appello senza riuscire a dimostrare la catena di cessioni che la collegava al creditore originario. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che chi agisce come successore deve fornire la prova documentale della propria legittimazione.
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Nullità procura ad litem: omessa pronuncia in appello
Un cittadino si oppone a delle cartelle di pagamento e vince in primo grado. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione appella la decisione. In appello, il cittadino eccepisce la nullità della procura ad litem del legale dell'Agenzia, ma il Tribunale non si pronuncia su questo punto e accoglie l'appello. La Corte di Cassazione cassa la sentenza del Tribunale proprio per questa omissione, stabilendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare l'eccezione sulla nullità procura ad litem, potenzialmente decisiva per l'ammissibilità stessa del gravame.
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Fascicolo di parte: onere della prova in appello
Un gruppo di risparmiatori, dopo aver ottenuto in primo grado la condanna di una compagnia assicurativa per le somme sottratte da un suo agente infedele, ha visto la propria domanda parzialmente respinta in appello a causa della scomparsa di alcuni documenti probatori dal fascicolo di parte. La Corte di Cassazione ha dichiarato il loro ricorso inammissibile, ribadendo che è onere dell'appellante assicurarsi che tutti i documenti necessari, già prodotti nel grado precedente, siano correttamente depositati e disponibili nel giudizio d'appello. La sentenza sottolinea la responsabilità della parte nella gestione del proprio fascicolo di parte.
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