La Corte di Cassazione ha stabilito che, in una cessione crediti in blocco, la società acquirente (cessionaria) ha l'onere di provare l'effettiva inclusione del singolo credito conteso all'interno dell'operazione. La sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a soddisfare tale onere probatorio, specialmente se la controparte contesta la titolarità del credito. Nel caso di specie, una società di recupero crediti aveva proposto appello senza riuscire a dimostrare la catena di cessioni che la collegava al creditore originario. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che chi agisce come successore deve fornire la prova documentale della propria legittimazione.
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