Un gruppo di medici ha citato in giudizio la Pubblica Amministrazione per ottenere un risarcimento per la mancata retribuzione durante i corsi di specializzazione antecedenti al 1991, in violazione di direttive europee. Dopo la reiezione delle domande in primo e secondo grado per difetto di prova e altre ragioni, i medici hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, sottolineando come i ricorrenti non abbiano soddisfatto l'onere della prova a loro carico e abbiano formulato motivi di ricorso generici, senza confrontarsi specificamente con le ragioni delle decisioni impugnate.
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