Una società di grande distribuzione ha contestato un avviso di pagamento per la tassa rifiuti (TARES), sostenendo l'esenzione per le aree in cui si formano rifiuti speciali da imballaggio, gestiti in proprio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la superficie dove si producono rifiuti speciali non assimilabili, come gli imballaggi terziari, è esclusa dalla parte variabile del tributo. La sentenza chiarisce i principi sulla tassazione rifiuti speciali, sottolineando l'onere del contribuente di provare la produzione e il corretto smaltimento, e il dovere del giudice di valutare tali prove.
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