Il Condannato ha contestato l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura, lamentando la mancata sospensione della pena a seguito dell'unificazione di più condanne. Una precedente misura alternativa alla detenzione era stata dichiarata inefficace per un singolo titolo poi confluito nel cumulo. Il Giudice dell'esecuzione ha confermato la legittimità della carcerazione, escludendo una seconda sospensione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condannato. I giudici hanno chiarito che il cumulo di pene crea un rapporto esecutivo unico e inscindibile. Di conseguenza, il divieto di concedere più di una volta la sospensione dell'ordine di carcerazione per la medesima condanna si estende a tutti i reati unificati. Il Pubblico Ministero deve revocare la sospensione ed eseguire la reclusione quando il beneficio penitenziario perde efficacia.
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