Una donna ha impugnato il testamento e le donazioni del padre defunto, lamentando la lesione della propria quota di legittima. Il padre aveva donato un immobile alla sorella e al cognato. I giudici di merito avevano escluso dal calcolo dell'eredità la quota donata al cognato, poiché l'azione contro di lui era inammissibile. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che la riunione fittizia è un'operazione puramente contabile. Pertanto, per calcolare la quota spettante ai legittimari, si devono sommare tutte le donazioni fatte in vita dal defunto, a prescindere dal fatto che tali donazioni siano poi concretamente riducibili o meno. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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