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Art. 741 Codice di Procedura Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 741 Codice di Procedura Civile

Impugnazione atti liquidazione: la stabilità vince
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29918/2025, ha stabilito che i provvedimenti del giudice delegato nella procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato devono essere contestati tempestivamente tramite reclamo. In caso contrario, diventano definitivi e non possono invalidare la successiva vendita del bene all'aggiudicatario. La sentenza rafforza il principio di stabilità delle vendite giudiziarie, sottolineando che l'impugnazione atti liquidazione tardiva è inammissibile e la tutela dell'acquirente in buona fede prevale su eventuali vizi procedurali non eccepiti nei termini corretti.
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Liquidazione giudiziale: via libera senza giudicato
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19607/2025, ha stabilito che l'apertura di una liquidazione giudiziale non deve attendere il passaggio in giudicato della decisione che risolve un precedente concordato preventivo. La Corte ha respinto il ricorso di una società, chiarendo che la provvisoria esecutività del provvedimento di risoluzione è sufficiente per avviare la nuova procedura concorsuale, in linea con i principi del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
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