Un creditore ipotecario ha impugnato l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi proposto da un'azienda agricola debitrice. Il creditore lamentava che la somma offerta in sette anni fosse inferiore al reale valore di mercato dell'immobile ipotecato e che non fossero stati considerati i frutti civili dei terreni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulla convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa della vendita all'asta spetta ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Inoltre, la contestazione sui frutti civili è stata ritenuta generica e priva di autosufficienza. Di conseguenza, l'accordo di composizione della crisi resta valido ed efficace, confermando la tutela del debitore sovraindebitato.
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