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Art. 734 Codice di Procedura Penale — Anno 2025

Altri anni per Art. 734 Codice di Procedura Penale

Riconoscimento sentenza straniera: ecco quando è valido
La Corte di Cassazione ha rigettato un ricorso in un caso di riconoscimento sentenza straniera emessa da un tribunale belga. La Corte ha stabilito che l'elezione di domicilio all'estero è invalida, legittimando la notifica al difensore. Ha inoltre confermato che il termine di 90 giorni per la decisione non è perentorio e che, nel contesto del diritto UE, la traduzione del solo certificato è sufficiente, prevalendo sulla normativa generale del codice di procedura penale.
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Riconoscimento sentenza straniera: basta il certificato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che lamentava la mancata traduzione di una sentenza emessa in Belgio. Secondo la Suprema Corte, per il riconoscimento di una sentenza straniera emessa in ambito UE, la legge speciale (D.Lgs. 161/2010) prevede la traduzione del solo certificato standardizzato e non dell'intera pronuncia, a meno che il certificato non sia incompleto o insufficiente. Questa normativa prevale sulle disposizioni generali del codice di procedura penale.
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Riconoscimento sentenza straniera: basta il certificato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condannato che contestava il riconoscimento di una sentenza belga in Italia, lamentando la mancata traduzione integrale del provvedimento. La Corte ha stabilito che, in base alla normativa speciale del D.Lgs. 161/2010, per il riconoscimento di una sentenza straniera emessa in ambito UE è sufficiente la traduzione del solo certificato standardizzato che l'accompagna, prevalendo questa disciplina su quella generale del codice di rito.
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Riconoscimento sentenza straniera: i limiti del giudice
Un soggetto, condannato per riciclaggio a San Marino, si oppone all'esecuzione della confisca in Italia, eccependo di essere stato assolto per il reato presupposto da un tribunale italiano. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in base alla Convenzione di Varsavia, il giudice italiano non può riesaminare i fatti accertati nella sentenza estera. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il riconoscimento della sentenza straniera confermato.
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