L'Imputato, condannato per detenzione illecita di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti. Il ricorrente lamentava la mancata motivazione sul proscioglimento d'ufficio e sull'omessa valutazione dei motivi di appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di Concordato in appello, l'accordo comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la sua cognizione è limitata esclusivamente ai punti non rinunciati. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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