Un avvocato ha richiesto il pagamento dei suoi compensi a un istituto di credito, che si è opposto invocando accordi tariffari. La Corte di Cassazione ha stabilito due principi chiave: primo, l'accordo sul compenso deve essere provato per iscritto e non può desumersi dalla mancata contestazione; secondo, la normativa sull'equo compenso avvocati (art. 13 bis L. 247/2012) non è retroattiva e si applica solo alle prestazioni successive al 1° gennaio 2018.
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