LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 73 Costituzione — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 73 Costituzione

Equo compenso avvocato: la Cassazione e i vecchi patti
Un avvocato e un istituto di credito si scontrano sulla validità di accordi tariffari per compensi professionali. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9733/2025, ha stabilito che la normativa sull'equo compenso avvocato non è retroattiva e non può invalidare le convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore. La Corte ha inoltre precisato che gli accordi sui compensi devono essere provati per iscritto e ha annullato la decisione del tribunale, rinviando il caso per una nuova valutazione alla luce di questi principi.
Continua »
Equo compenso avvocati: non è retroattivo
Un avvocato ha richiesto il pagamento dei suoi compensi a un istituto di credito, che si è opposto invocando accordi tariffari. La Corte di Cassazione ha stabilito due principi chiave: primo, l'accordo sul compenso deve essere provato per iscritto e non può desumersi dalla mancata contestazione; secondo, la normativa sull'equo compenso avvocati (art. 13 bis L. 247/2012) non è retroattiva e si applica solo alle prestazioni successive al 1° gennaio 2018.
Continua »
Equo compenso avvocati: non è retroattivo
Un avvocato ha richiesto il pagamento di compensi professionali a un istituto di credito, che si è opposto citando accordi tariffari preesistenti. La Corte di Cassazione ha stabilito che la legge sull'equo compenso avvocati non è retroattiva e non può invalidare le convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore (1 gennaio 2018). La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il frazionamento del credito da parte del legale, data la complessità dei fascicoli che giustificava azioni separate.
Continua »
Equo compenso avvocati: la Cassazione nega la retroattività
Un legale ha richiesto il pagamento dei suoi onorari a un istituto di credito. Il tribunale di primo grado ha ridotto l'importo applicando la nuova legge sull'equo compenso avvocati in modo retroattivo. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che la legge non è retroattiva e si applica solo alle prestazioni successive alla sua entrata in vigore. Di conseguenza, gli accordi tariffari precedenti tra le parti rimangono validi. La Corte ha anche ritenuto legittimo il frazionamento del credito da parte del legale, data la complessità del caso.
Continua »