Un contribuente ha contestato la legittimità di una imposta sostitutiva applicata retroattivamente sulla sua partecipazione in un fondo di investimento immobiliare, chiedendone il rimborso. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33299/2023, ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che la retroattività della norma era giustificata dalla necessità di gestire il passaggio a un nuovo regime fiscale, evitando che redditi già maturati ma non distribuiti sfuggissero alla tassazione. La Corte ha escluso la violazione del principio di capacità contributiva e del divieto di doppia imposizione, confermando la piena legittimità della imposta sostitutiva.
Continua »