La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato in custodia cautelare per reati fiscali e autoriciclaggio. L'indagato sosteneva l'inutilizzabilità delle prove raccolte da una squadra investigativa comune italo-svizzera perché non era stata attivata una rogatoria internazionale. La Corte ha stabilito che gli accordi bilaterali specifici consentono l'uso di tali prove nella fase delle indagini senza le formalità della rogatoria, rafforzando così l'efficacia della cooperazione giudiziaria internazionale.
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