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Art. 728 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Altri anni per Art. 728 Codice Civile

Contestazione stima CTU: è una difesa, non nuova domanda
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13103/2025, ha chiarito un importante principio in materia di divisione immobiliare. La Corte ha stabilito che la contestazione della stima del valore dei beni elaborata dal Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), anche se sollevata per la prima volta in appello, non costituisce una domanda nuova inammissibile, ma una mera difesa. La vicenda riguardava la divisione di aree comuni (portico e cortile) tra comproprietari. La Corte d'Appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di gravame sulla congruità della stima. La Cassazione ha accolto questo specifico motivo, cassando la sentenza e rinviando il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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Divisione ereditaria: valore immobile con opere di terzi
In una causa di scioglimento di comunione tra fratelli relativa a un terreno su cui un terzo (il padre) aveva edificato un canile, la Cassazione ha stabilito un principio fondamentale per la divisione ereditaria. Il valore del bene da dividere, e di conseguenza l'importo del conguaglio spettante al condividente non assegnatario, deve essere calcolato con riferimento al valore del terreno senza considerare l'edificio. Includere il valore dell'opera costruita dal terzo comporterebbe un ingiusto arricchimento per il non assegnatario e un doppio onere per l'assegnatario, che dovrebbe pagare sia il conguaglio maggiorato sia l'indennità al terzo costruttore.
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Divisione ereditaria: conguagli e collazione
Una recente sentenza della Cassazione affronta un complesso caso di divisione ereditaria tra fratelli, stabilendo principi cruciali sui limiti dei conguagli in denaro e sulla collazione delle donazioni. La Corte ha cassato la decisione di merito che approvava un progetto di divisione con conguagli sproporzionati rispetto al valore delle quote, ribadendo che la divisione deve avvenire primariamente in natura. La pronuncia chiarisce anche che la successiva precisazione di una domanda di collazione, già tempestivamente introdotta, non costituisce una domanda nuova e tardiva.
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