La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3341/2024, chiarisce che un ricorso per saltum non è ammissibile se l'imputato contesta vizi di motivazione della sentenza di primo grado. In un caso di interruzione di pubblico servizio, il ricorso è stato convertito in un normale appello, rimandando la decisione alla Corte d'Appello.
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