Il Ricorrente ha proposto ricorso contro il provvedimento che ha confermato il sequestro conservativo dei suoi beni, disposto su richiesta di assistenza giudiziaria da parte di uno Stato estero. L'interessato sosteneva l'illegittimità della misura e sollevava una questione di legittimità costituzionale per mancanza di un mezzo di impugnazione diretto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le contestazioni sui presupposti del sequestro conservativo devono essere presentate davanti ai giudici dello Stato straniero che ha richiesto la misura, mentre l'autorità italiana gestisce unicamente le modalità esecutive. Inoltre, le questioni costituzionali sollevate sono state ritenute generiche e irrilevanti. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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