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Art. 724 Codice di Procedura Penale — Anno 2024

Altri anni per Art. 724 Codice di Procedura Penale

Rogatoria internazionale: quando cessa la giurisdizione?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la giurisdizione italiana su un bene sequestrato nell'ambito di una rogatoria internazionale cessa con la consegna del bene allo Stato richiedente. In questo caso, il Pubblico Ministero ha impugnato un'ordinanza di dissequestro di uno smartphone, poiché il dispositivo era già stato consegnato all'autorità estera. La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza in quanto emessa su un bene non più sotto il controllo giurisdizionale italiano, rendendola di fatto ineseguibile.
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Rogatoria internazionale e sequestro: limiti del giudice
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro un sequestro preventivo eseguito in Italia su richiesta di un'autorità svizzera. La sentenza stabilisce un principio fondamentale in materia di rogatoria internazionale: il giudice italiano può pronunciarsi solo sugli aspetti esecutivi del sequestro, mentre la valutazione sulla legittimità e sui presupposti del provvedimento (fumus e periculum) spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Viene quindi confermata la netta separazione di giurisdizione.
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Provvedimento abnorme: Cassazione annulla sequestro
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza del GIP di Torino e un ordine di sequestro emesso dal Pubblico Ministero, qualificandoli entrambi come 'provvedimento abnorme'. Il sequestro era stato eseguito su un immobile in base a una rogatoria internazionale il cui termine era già scaduto. Successivamente, il GIP, investito della richiesta di dissequestro, aveva dichiarato di non dover procedere, creando una stasi processuale. La Corte ha stabilito che sia l'atto del PM (emesso in carenza di potere) sia quello del GIP (che ha abdicato alla sua funzione giurisdizionale) erano abnormi, annullandoli entrambi e ordinando la cessazione della misura cautelare.
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