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Art. 724 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 724 Codice Civile

Divisione ereditaria: beni esclusi e spese a carico dell’erede
Una coerede ha impugnato la sentenza che regolava la divisione ereditaria tra fratelli, sostenendo la violazione del principio di universalità per l'esclusione di alcuni beni e società dalla massa, e lamentando il rigetto della richiesta di rendiconto sulla gestione paterna. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I giudici hanno chiarito che i beni già oggetto di precedenti accordi o cessioni escono dalla comunione ereditaria originaria e che eventuali richieste di rendiconto devono essere proposte tempestivamente nei termini processuali ordinari. Inoltre, la stima dei beni non deve essere aggiornata d'ufficio senza specifiche allegazioni della parte. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite verso gli altri coeredi per aver promosso pretese infondate.
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Divisione ereditaria: no a favoritismi per chi gestisce i beni
Una complessa vicenda familiare iniziata nel 1987 giunge in Cassazione per la divisione ereditaria dei beni di un padre e di un figlio. Il Ricorrente, coerede e amministratore di una società agricola che gestiva i terreni di famiglia, pretendeva l'assegnazione preferenziale di quasi tutti i terreni e un prelevamento di beni in natura per compensare una vecchia donazione ricevuta da un altro fratello. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il ruolo di socio o amministratore in una società estranea all'eredità non attribuisce alcun diritto di preferenza sui beni. Inoltre, la parità tra i coeredi può essere garantita anche senza prelevamenti in natura, utilizzando conguagli in denaro calcolati dal consulente tecnico. Il Ricorrente perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Eredità del 1867: la condizione risolutiva blocca la Fondazione
Un gruppo di persone, discendenti delle ex alunne di un orfanotrofio, ha citato in giudizio una Fondazione. La Fondazione aveva ereditato un ingente patrimonio da un Conte nel 1867, con l'obbligo di gestire l'istituto. Il lascito era sottoposto a una precisa condizione risolutiva nel testamento: in caso di violazione degli obblighi (come la vendita di beni o la chiusura dell'istituto), l'eredità sarebbe dovuta passare alle alunne. I ricorrenti sostengono che la Fondazione ha violato tali obblighi, trasformando l'orfanotrofio in un albergo di lusso. La Cassazione, prima di decidere, ha sospeso il giudizio per valutare se i discendenti delle alunne possiedano la 'capacità a succedere', un requisito legale fondamentale per poter ereditare.
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