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Art. 722 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 722 Codice di Procedura Penale

Prescrizione della pena: l’arresto all’estero azzera i tempi
Il Condannato, condannato in via definitiva a quattordici anni di reclusione, si era rifugiato in Francia, dove era stato arrestato provvisoriamente a fini estradizionali. Dopo il rifiuto dell'estradizione e la sua scarcerazione, era rimasto latitante. Successivamente, ha richiesto l'estinzione della sanzione, sostenendo che fosse decorso il termine di legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'arresto all'estero segna l'inizio dell'esecuzione. La successiva latitanza costituisce una volontaria sottrazione alla pena, che interrompe il decorso temporale. Di conseguenza, la prescrizione della pena ricomincia a decorrere da zero a partire dal giorno della scarcerazione all'estero. Lo Stato conserva quindi il diritto di arrestare il condannato per fargli espiare la condanna.
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Arrestato all’estero: la prescrizione della pena non scatta
Un uomo, condannato in via definitiva in Italia, viene arrestato in Croazia in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo. Nonostante la Croazia neghi la consegna e lo rimetta in libertà, l'uomo si rende irreperibile. Egli sostiene che sia maturata la prescrizione della pena, non essendo mai stato incarcerato. La Corte di Cassazione ha respinto la sua tesi. I giudici hanno stabilito un principio fondamentale: l'arresto provvisorio all'estero, anche se di breve durata, costituisce l'inizio dell'esecuzione della pena. La successiva irreperibilità del condannato equivale a una sottrazione volontaria all'esecuzione, che fa ripartire da zero il calcolo della prescrizione. Di conseguenza, la pena non è estinta e deve essere scontata.
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