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Art. 722 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 722 Codice di Procedura Penale

Prescrizione della pena: l’arresto all’estero azzera i tempi
Il Condannato, condannato in via definitiva a quattordici anni di reclusione, si era rifugiato in Francia, dove era stato arrestato provvisoriamente a fini estradizionali. Dopo il rifiuto dell'estradizione e la sua scarcerazione, era rimasto latitante. Successivamente, ha richiesto l'estinzione della sanzione, sostenendo che fosse decorso il termine di legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'arresto all'estero segna l'inizio dell'esecuzione. La successiva latitanza costituisce una volontaria sottrazione alla pena, che interrompe il decorso temporale. Di conseguenza, la prescrizione della pena ricomincia a decorrere da zero a partire dal giorno della scarcerazione all'estero. Lo Stato conserva quindi il diritto di arrestare il condannato per fargli espiare la condanna.
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Custodia cautelare all’estero: estradizione e termini sospesi
L'Imputato, arrestato in Brasile su mandato italiano per reati di droga, ha richiesto la scarcerazione sostenendo il decorso dei termini massimi di carcerazione preventiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la custodia cautelare all'estero in attesa di estradizione comporta la sospensione automatica dei termini di custodia per legittimo impedimento a comparire. La Corte ha chiarito che tale sospensione opera direttamente per legge, senza necessità di un formale provvedimento discrezionale del giudice, che avrebbe solo natura dichiarativa. Di conseguenza, i termini non sono scaduti e la misura cautelare resta pienamente efficace.
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