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Art. 719 Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 719 Codice Penale

Sequestro preventivo: da club di poker a bisca clandestina
I Gestori di un locale adibito a club di poker ricorrono contro il provvedimento che ha confermato il sequestro preventivo di oltre 125.000 euro e dell'intero immobile. La difesa sostiene la liceità del poker sportivo e l'uso parziale dell'edificio per attività lecite, oltre alla proprietà di un terzo in buona fede. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici confermano che il locale funzionava di fatto come una bisca clandestina per giochi d'azzardo vietati (come blackjack e punto e banco), come provato da video, fiches e ingenti somme in contanti incompatibili con gli incassi del bar. Inoltre, i ricorrenti non possono far valere i diritti del proprietario terzo. Di conseguenza, il sequestro preventivo viene interamente confermato e i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Aggravante gioco d’azzardo: conta il totale sul tavolo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un soggetto coinvolto in attività di scommesse clandestine, focalizzandosi sulla corretta applicazione della aggravante gioco d'azzardo prevista dall'articolo 719 del codice penale. Il ricorrente contestava la rilevanza economica delle somme rinvenute, sostenendo che la sua quota individuale non fosse tale da giustificare l'aggravamento della pena. I giudici hanno invece stabilito che, per determinare la rilevanza delle poste, occorre considerare la somma complessiva impegnata da tutti i giocatori presenti al tavolo, che nel caso specifico ammontava a oltre seimila euro. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché riproponeva questioni di fatto già risolte nei gradi precedenti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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