La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un commerciante per la vendita di merce contraffatta. La difesa sosteneva l'ipotesi del falso grossolano, cioè che i prodotti fossero così palesemente falsi da non poter ingannare nessuno. La Corte ha respinto questa tesi, stabilendo un principio fondamentale: il reato di commercio di prodotti con marchi falsi (art. 474 c.p.) non protegge solo il singolo acquirente, ma la 'fede pubblica', ovvero la fiducia collettiva nei marchi. Pertanto, il reato esiste anche se la contraffazione non è perfetta, perché danneggia l'affidabilità del mercato. La Corte ha anche ribadito che essere incensurato non dà diritto in automatico a uno sconto di pena.
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