La Corte di appello autorizza la consegna all'estero di un soggetto per scontare una condanna legata a lesioni personali dolose. La difesa impugna il verdetto dinanzi alla Corte di Cassazione per bloccare il trasferimento. In un momento successivo, il difensore munito di specifica delega presenta una formale rinuncia al ricorso per estradizione e all'opposizione originaria. I giudici di legittimità dichiarano quindi inammissibile l'impugnazione senza ulteriori formalità. L'abbandono della procedura comporta l'ordine definitivo di consegna alle autorità straniere e la condanna del ricorrente alle spese processuali, oltre al versamento di una sanzione economica alla Cassa delle ammende per aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria.
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