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Art. 705 Codice di Procedura Penale — Anno 2024

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Altri anni per Art. 705 Codice di Procedura Penale

Estradizione processuale: limiti alla valutazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3369/2024, ha confermato la decisione di concedere l'estradizione verso uno Stato estero per il reato di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. La Corte ha stabilito che, nell'ambito di una procedura di estradizione processuale, il controllo del giudice italiano sulla consistenza degli indizi è sommario e non di merito. Inoltre, ha chiarito che il principio del 'ne bis in idem' non osta all'estradizione se un precedente provvedimento di archiviazione in Italia riguardava i singoli reati-fine (spaccio) e non il reato associativo, oggetto della richiesta.
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Mandato Arresto Europeo: i limiti del giudice italiano
Un soggetto si opponeva alla consegna all'Austria in base a un mandato di arresto europeo, sollevando dubbi di costituzionalità sulla mancanza di valutazione della colpevolezza da parte del giudice italiano. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la procedura del mandato di arresto europeo si fonda sulla fiducia e sul mutuo riconoscimento tra Stati UE, limitando il controllo del giudice nazionale ai soli motivi previsti dalla legge.
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Estradizione passiva: annullata per dubbi sui diritti
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che concedeva l'estradizione di una cittadina moldava. La decisione è basata sulla mancata verifica da parte della Corte d'Appello sia delle condizioni detentive nello Stato richiedente, che potevano violare i diritti umani, sia della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. La Suprema Corte ha ritenuto che non ci si possa accontentare di generiche rassicurazioni in tema di estradizione passiva.
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Estradizione e fumus commissi delicti: la Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44368/2024, ha confermato una decisione di estradizione verso il Marocco per reati di truffa e immigrazione illegale. Il caso chiarisce il concetto di estradizione e fumus commissi delicti, stabilendo che il giudice italiano non deve valutare la colpevolezza nel merito, ma solo la sussistenza di un quadro indiziario sufficiente sulla base della documentazione fornita dallo Stato richiedente. Le prove a discolpa dell'interessato non bloccano la procedura se non dimostrano in modo inequivocabile la sua innocenza.
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