Una proprietaria terriera si oppone alla soppressione di un passaggio a livello privato da parte di una società ferroviaria, portando il caso davanti al giudice amministrativo. Dopo aver perso nei primi due gradi, ricorre in Cassazione lamentando un eccesso di potere giurisdizionale. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, chiarendo che un'errata interpretazione della legge da parte del giudice amministrativo non costituisce un vizio di giurisdizione, ma un errore di giudizio non sindacabile in quella sede.
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