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Art. 70 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

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Aggravante dell’uso di armi: condannato anche chi non la impugna
Il caso nasce da un'aggressione di gruppo con calci, pugni e un coltello rudimentale. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno condannato Il Ricorrente per lesioni personali aggravate. Il Ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l'aggravante dell'uso di armi non potesse essergli applicata, poiché il coltello era materialmente impugnato dal solo Coimputato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'aggravante dell'uso di armi ha natura oggettiva, poiché riguarda i mezzi impiegati per commettere il reato. Di conseguenza, essa si estende a tutti i partecipanti al reato che erano a conoscenza della presenza dell'arma, indipendentemente da chi la impugnasse materialmente. Il Ricorrente perde la causa e deve pagare le spese.
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Violenza sulle cose: furto e placche antitaccheggio
La Corte di Cassazione ha stabilito che la manomissione di una placca antitaccheggio durante un furto integra pienamente l'aggravante della violenza sulle cose. Il caso riguardava un tentativo di furto di capi di abbigliamento in un centro commerciale, dove l'imputato aveva strappato le etichette magnetiche. Mentre il Tribunale aveva escluso l'aggravante ritenendo l'energia impiegata minima e priva di pericolo per l'ordine pubblico, la Suprema Corte ha ribaltato la decisione. La violenza sulle cose sussiste ogni volta che si manomette un sistema di difesa del patrimonio, rendendo necessaria un'attività di ripristino. Tale interpretazione impedisce l'applicazione della particolare tenuità del fatto, poiché l'aggravante innalza i limiti edittali della pena.
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