Un cittadino, estradato dai Paesi Bassi, ha contestato la validità della sua condanna definitiva per traffico di stupefacenti invocando la violazione del principio di specialità. Secondo la difesa, la procedura di estensione del mandato d'arresto europeo non era stata completata correttamente dall'autorità straniera. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il principio di specialità costituisce una condizione di procedibilità che deve essere eccepita durante il processo di merito. Una volta che la sentenza è passata in giudicato, la questione non può più essere sollevata davanti al giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo deve limitarsi a verificare la regolarità formale del titolo esecutivo e non può annullare una sentenza irrevocabile per vizi che avrebbero dovuto essere discussi nelle fasi precedenti del giudizio.
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