La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di somministrazione alcolici a una persona in evidente stato di ubriachezza (art. 691 c.p.). Il ricorso, inizialmente presentato come appello e poi correttamente riqualificato, è stato dichiarato inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che il difensore che ha sottoscritto l'atto non era ancora iscritto all'albo speciale dei cassazionisti al momento della presentazione del ricorso. Oltre all'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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