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Art. 691 Codice Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 691 Codice Penale

Somministrazione di alcolici a ubriachi: condannato il titolare
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di somministrazione di alcolici a ubriachi nei confronti della titolare di un bar. L'imputata si difendeva sostenendo che la bevanda fosse stata servita da un dipendente e che lei si trovasse all'interno del locale, mentre i clienti erano all'esterno. I giudici hanno chiarito che il titolare risponde del reato sia se agisce direttamente sia se non impedisce ai propri dipendenti di servire soggetti palesemente ubriachi. Inoltre, la Corte ha ribadito che non vi è alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato rimane sostanzialmente identico. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Alcol servito illegalmente: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
Una persona, condannata in primo grado per aver servito bevande alcoliche in violazione di legge (art. 691 c.p.), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L'imputata lamentava una valutazione sbagliata delle prove. La Suprema Corte ha stabilito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ribadendo un principio fondamentale: non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il suo compito è solo verificare la corretta applicazione della legge. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e la ricorrente è stata condannata a pagare le spese processuali e un'ammenda.
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Somministrazione alcolici: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di somministrazione alcolici a una persona in evidente stato di ubriachezza (art. 691 c.p.). Il ricorso, inizialmente presentato come appello e poi correttamente riqualificato, è stato dichiarato inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che il difensore che ha sottoscritto l'atto non era ancora iscritto all'albo speciale dei cassazionisti al momento della presentazione del ricorso. Oltre all'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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