L'Imputato ha proposto ricorso contro la decisione dei giudici di merito, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e contestando l'applicazione della recidiva reiterata. I giudici hanno accertato una lunga serie di precedenti penali legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, attività considerata l'unica fonte di sostentamento economico dell'uomo. Tale condotta continuativa evidenzia un'elevata pericolosità sociale e una forte riprovevolezza morale. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché la legge vieta di far prevalere le attenuanti sulla specifica recidiva applicata e il ricorrente non ha contestato puntualmente le motivazioni della sentenza impugnata. L'esito finale vede la piena sconfitta dell'Imputato, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e a una sanzione economica.
Continua »