Un uomo viene condannato per un tentato furto di 5 euro, durante il quale danneggia anche il parabrezza dell'auto della vittima. L'imputato chiede l'applicazione dell'attenuante per danno di speciale tenuità, sostenendo che il valore sottratto era minimo. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la valutazione del danno non deve considerare solo il valore della refurtiva, ma l'intero pregiudizio economico e morale subito dalla vittima. Poiché il danno complessivo, inclusa la riparazione del parabrezza, non era affatto esiguo, l'attenuante del danno di speciale tenuità è stata correttamente negata.
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