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Art. 69 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 69 Codice Civile

Indennità per funzioni vicarie: negata al docente collaboratore
Un docente ha richiesto il pagamento dell'indennità per funzioni vicarie per aver svolto il ruolo di collaboratore del dirigente scolastico negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011. La Corte d'Appello ha revocato il decreto ingiuntivo iniziale, escludendo il diritto al compenso poiché i decreti di nomina delegavano solo compiti specifici (come la sostituzione di docenti assenti e il controllo delle firme) e non una vera funzione vicaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che la delega di specifici compiti organizzativi non costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie. Di conseguenza, non spetta alcuna indennità aggiuntiva, se non l'eventuale remunerazione accessoria a carico dei fondi di istituto. Il docente è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Indennità di reggenza negata: più scuole ma nessun compenso extra
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un dirigente scolastico che richiedeva l'indennità di reggenza per l'affidamento di due ulteriori sedi sottodimensionate. I giudici hanno chiarito che l'assegnazione di più scuole di dimensioni ridotte a un dirigente soprannumerario non costituisce una vera reggenza, bensì un accorpamento volto a completare l'orario di lavoro ordinario. Di conseguenza, non spetta alcun compenso aggiuntivo, poiché l'attività non configura una prestazione straordinaria o accessoria, ma rientra nei normali doveri d'ufficio finalizzati alla razionalizzazione della rete scolastica e al contenimento della spesa pubblica.
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Assegno ad personam: come calcolarlo dopo un cambio?
Un dipendente pubblico, trasferito da un ente ferroviario statale a un Comune, ha richiesto il riconoscimento del valore economico delle agevolazioni di viaggio perse. La Corte d'Appello aveva concesso un assegno ad personam, calcolandolo però in via equitativa sulla base di una presunzione errata. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che l'assegno ad personam deve essere determinato confrontando i trattamenti economici complessivi e che è destinato a essere riassorbito. Il ricorso al criterio equitativo è stato ritenuto illegittimo in presenza di precisi criteri legali di calcolo.
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Assegno ad personam: riassorbimento e calcolo
Un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, trasferito a un ente previdenziale, ha rivendicato il controvalore economico di un benefit di viaggio perso. La Corte di Cassazione ha stabilito che il calcolo deve basarsi su un precedente giudicato che indicava uno specifico prontuario prezzi. Ha inoltre affermato il principio generale secondo cui l'assegno ad personam risultante è riassorbibile nei futuri aumenti stipendiali, riformando la decisione della Corte d'Appello.
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Indennità mansioni superiori: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un gruppo di assistenti amministrativi scolastici che, avendo svolto mansioni superiori come DSGA, chiedevano il pagamento delle differenze retributive piene. La Suprema Corte ha confermato che la normativa speciale prevale su quella generale, stabilendo che a tale personale spetta solo una specifica indennità mansioni superiori. Questa viene calcolata come differenza tra il trattamento economico iniziale del DSGA e la retribuzione complessiva già in godimento dell'assistente, inclusa l'anzianità. Di conseguenza, l'indennità diminuisce con l'aumentare della retribuzione dell'incaricato, potendo anche azzerarsi, senza che ciò costituisca una violazione di legge.
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