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Art. 69 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 69 Codice Civile

Modifica Criteri Ripartizione Spese Condominiali: Unanimità o Maggioranza?
La Corte di Cassazione ha chiarito i requisiti per la Modifica criteri riparto spese condominiali. Un Costruttore, inizialmente esonerato dal pagamento delle spese condominiali per le unità invendute tramite una clausola contrattuale, aveva stipulato un accordo con l'amministratore per contribuire al 50% delle spese. L'assemblea condominiale aveva approvato questo accordo con una maggioranza qualificata. Il Costruttore ha impugnato la decisione, sostenendo che una modifica di criteri di riparto contrattuali richiedeva l'unanimità. La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che le clausole contrattuali che derogano ai criteri legali di ripartizione delle spese necessitano del consenso unanime di tutti i condomini per la loro modifica, annullando la sentenza d'appello che aveva ritenuto sufficiente la maggioranza qualificata.
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Ripartizione Spese Condominiali: Nullo l’Accordo Forfettario in Condominio
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di ripartizione spese condominiali. Due coniugi, proprietari in un condominio con piscina, hanno contestato una delibera che imponeva a una vicina, utente della piscina, un contributo forfettario anziché basato sui millesimi. La vicina, proprietaria di un immobile adiacente, negava di essere condomina. La Cassazione ha stabilito che i coniugi avevano interesse ad accertare la qualità di condomina della vicina. Ha inoltre chiarito che le delibere assembleari non possono, a maggioranza, modificare i criteri legali di ripartizione delle spese per il futuro. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio, ribadendo la nullità di tali accordi.
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Modifica delle tabelle millesimali: nullo il mandato al costruttore
I proprietari di alcune unità immobiliari hanno impugnato le delibere dell'assemblea che ripartivano le spese di riscaldamento secondo le vecchie tabelle del 2005, ignorando le nuove tabelle predisposte nel 2007 dalla società costruttrice. La costruttrice aveva agito in forza di un mandato irrevocabile contenuto nei singoli atti di acquisto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei condomini, confermando che la modifica delle tabelle millesimali non può avvenire unilateralmente sulla base di un mandato generico e indeterminato rilasciato al costruttore. Tale delega in bianco è nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Di conseguenza, le modifiche predisposte dal costruttore costituiscono solo una proposta tecnica che necessita dell'approvazione dell'assemblea condominiale per essere efficace.
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Indennità per funzioni vicarie: negata al docente collaboratore
Un docente ha richiesto il pagamento dell'indennità per funzioni vicarie per aver svolto il ruolo di collaboratore del dirigente scolastico negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011. La Corte d'Appello ha revocato il decreto ingiuntivo iniziale, escludendo il diritto al compenso poiché i decreti di nomina delegavano solo compiti specifici (come la sostituzione di docenti assenti e il controllo delle firme) e non una vera funzione vicaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che la delega di specifici compiti organizzativi non costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie. Di conseguenza, non spetta alcuna indennità aggiuntiva, se non l'eventuale remunerazione accessoria a carico dei fondi di istituto. Il docente è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Revisione delle tabelle millesimali: basta citare l’amministratore
Una condomina ha chiesto la revisione delle tabelle millesimali del proprio condominio. La Corte d'Appello aveva dichiarato nullo il giudizio perché la causa era stata intentata solo contro l'amministratore e non contro tutti i singoli condomini, ritenendo che le tabelle avessero natura contrattuale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della condomina. I giudici hanno chiarito che per la revisione delle tabelle millesimali è sufficiente citare in giudizio l'amministratore di condominio. Non serve coinvolgere tutti i proprietari, a meno che le tabelle non contengano accordi che modificano espressamente i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio.
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