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Art. 688 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Reato di molestia: il disturbo al bar per un’ora non è reato
L'Imputato era stato condannato per il reato di molestia per aver disturbato il Gestore del Bar all'interno del suo locale per circa un'ora, agendo in stato di ubriachezza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, annullando la condanna senza rinvio. I giudici hanno chiarito che un singolo episodio di disturbo concentrato in un arco temporale ridotto (un'ora) e dovuto a ubriachezza non integra il requisito della petulanza, necessario per configurare il reato di molestia. Tale condotta rientra invece nell'ubriachezza molesta, illecito depenalizzato e non più punibile come reato. Di conseguenza, il fatto non sussiste.
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