LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 688 Codice Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 688 Codice Penale

Ubriachezza manifesta: condannato per un reato che non esiste
Un cittadino viene condannato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza manifesta. La Corte di Cassazione interviene per correggere un grave errore del tribunale: il reato di ubriachezza manifesta è stato cancellato dall'ordinamento italiano nel 2002. Di conseguenza, la Corte ha annullato la condanna per questo specifico capo d'accusa, perché nessuno può essere punito per un fatto che la legge non considera più un crimine. La condanna per gli altri due reati (resistenza e oltraggio) è rimasta valida, ma la pena complessiva è stata ridotta, eliminando quella relativa al reato inesistente.
Continua »
Oltraggio: quando la condanna è legittima
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di un soggetto che, in stato di ebbrezza, aveva minacciato un familiare e aggredito gli agenti intervenuti. La Corte ha però annullato la clausola che subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento di un risarcimento alla Questura, poiché l'ente non si era costituito parte civile nel processo.
Continua »