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Art. 684 Codice Penale — Anno 2024

Altri anni per Art. 684 Codice Penale

Diritto di cronaca: limiti e diffamazione a mezzo stampa
Un professionista ha citato in giudizio una testata giornalistica per diffamazione, a seguito della pubblicazione di alcuni articoli che lo associavano a un'organizzazione criminale basandosi su un'ordinanza di custodia cautelare. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo la prevalenza del diritto di cronaca quando la notizia si fonda su atti giudiziari veritieri e le espressioni utilizzate, seppur aspre, sono contestualizzate nell'ambito dell'ipotesi accusatoria.
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Pubblicazione atti archiviati: non è reato per la Cassazione
Due giornalisti hanno pubblicato intercettazioni provenienti da un procedimento penale. Tali atti erano contenuti in un fascicolo che era stato ufficialmente archiviato, mentre un procedimento "principale" correlato era ancora in corso. La Corte di Cassazione ha confermato la loro assoluzione, stabilendo che la pubblicazione atti archiviati non costituisce reato ai sensi dell'art. 684 c.p. Il divieto di pubblicazione cessa nel momento in cui un procedimento viene archiviato e non prosegue a dibattimento. Il principio di stretta legalità in materia penale impedisce di estendere il divieto per analogia.
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Prescrizione diffamazione: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13052/2024, ha rigettato il ricorso di un avvocato condannato per diffamazione ai danni di un magistrato. Il caso verteva su accuse di frequentazioni con malavitosi. La Suprema Corte ha chiarito un punto cruciale sulla prescrizione diffamazione: quando il fatto illecito è anche reato, il termine di prescrizione per l'azione civile di risarcimento non decorre dalla data del fatto, ma dalla data in cui la sentenza penale di assoluzione (che non preclude l'azione civile) è diventata irrevocabile.
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Mandato ad impugnare: la Cassazione e la Riforma
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11499/2024, ha confermato l'inammissibilità di un appello presentato senza lo specifico mandato ad impugnare richiesto dalla Riforma Cartabia per l'imputato giudicato in assenza. La Corte ha ribadito che tale requisito, che impone il rilascio del mandato dopo la sentenza, è finalizzato a garantire la partecipazione consapevole dell'imputato al processo, rendendo l'impugnazione una scelta personale e ponderata.
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