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Art. 683 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 683 Codice di Procedura Penale

Riabilitazione penale: denunce pendenti e buona condotta
Un uomo condannato in passato per reati legati alle armi ha presentato domanda per ottenere la riabilitazione penale. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta a causa di fatti successivi, tra cui una guida in stato di ebbrezza e alcune denunce per truffa e lesioni. Il richiedente ha proposto ricorso sostenendo la propria presunzione di innocenza per i procedimenti pendenti e valorizzando l'attività di volontariato svolta negli ultimi anni. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della riabilitazione penale. I giudici hanno chiarito che la valutazione della buona condotta richiede un ravvedimento effettivo e costante, consentendo al magistrato di considerare anche denunce o procedimenti non ancora definiti per misurare l'affidabilità sociale del soggetto.
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Riabilitazione parziale: legittimo scorporare i reati nel cumulo
Un uomo ha chiesto la correzione per errore materiale dell'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza gli aveva concesso una riabilitazione parziale, limitata solo a una parte dei reati unificati nel cumulo. Il condannato sosteneva che il beneficio dovesse estendersi all'intero casellario giudiziale. Il Tribunale ha respinto l'istanza perché per l'ultima condanna, gravata da recidiva, non erano ancora trascorsi gli otto anni obbligatori di legge. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della riabilitazione parziale, ribadendo che il giudice può concedere il beneficio solo per le condanne che rispettano i requisiti temporali. La correzione di errore materiale non può sostituire un ricorso per modificare il contenuto della decisione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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