Un uomo ha chiesto la correzione per errore materiale dell'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza gli aveva concesso una riabilitazione parziale, limitata solo a una parte dei reati unificati nel cumulo. Il condannato sosteneva che il beneficio dovesse estendersi all'intero casellario giudiziale. Il Tribunale ha respinto l'istanza perché per l'ultima condanna, gravata da recidiva, non erano ancora trascorsi gli otto anni obbligatori di legge. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della riabilitazione parziale, ribadendo che il giudice può concedere il beneficio solo per le condanne che rispettano i requisiti temporali. La correzione di errore materiale non può sostituire un ricorso per modificare il contenuto della decisione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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