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Art. 682 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 682 Codice Civile

Revoca tacita del testamento: la nipote perde l’immobile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una nipote che rivendicava la nuda proprietà di un immobile basandosi su un primo testamento della nonna. La nonna aveva successivamente redatto un secondo testamento lasciando tutta la restante proprietà al figlio. I giudici hanno confermato la revoca tacita del testamento precedente per incompatibilità oggettiva tra le disposizioni. Infatti, l'attribuzione dell'intero patrimonio residuo al figlio tramite la formula dell'institutio ex re certa impedisce la sopravvivenza del precedente legato sulla nuda proprietà dell'immobile alla nipote. La Suprema Corte ha chiarito che il secondo testamento prevale sul primo quando le disposizioni non possono coesistere materialmente. Di conseguenza, la nipote perde la proprietà del bene, che rientra interamente nell'asse ereditario del padre defunto, a favore degli altri eredi legittimi.
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Divisione ereditaria: scontro tra donazione e testamento
Una complessa vicenda di divisione ereditaria vede contrapposti tre fratelli per la ripartizione del patrimonio dei genitori deceduti. Il nodo centrale riguarda una donazione ricevuta in vita da uno dei figli: l'atto originario la imputava alla quota disponibile, ma successivi testamenti assegnavano l'intera quota disponibile alla sorella. La Corte d'Appello aveva ritenuto implicitamente revocata la precedente imputazione della donazione. Il fratello ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo l'irrevocabilità di un contratto di donazione tramite testamento successivo. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità e la novità delle questioni giuridiche sollevate, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rinviando la causa alla pubblica udienza per un approfondimento.
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Testamento: ‘liquidi in banca’ include i titoli? La Cassazione
Una controversia ereditaria nasce a seguito di due testamenti successivi. Il secondo, pubblico, lasciava ai nipoti della moglie defunta i 'liquidi in banca', revocando parzialmente il primo testamento olografo. I nipoti del defunto sostenevano che 'liquidi' si riferisse solo al denaro sul conto corrente, escludendo i titoli investiti. La Corte di Cassazione ha stabilito che la corretta interpretazione del testamento, basata sulla volontà del defunto e sul suo linguaggio comune, non tecnico, deve includere negli 'liquidi' anche tutti gli investimenti finanziari facilmente convertibili in denaro. La vittoria è andata quindi ai nipoti della moglie, che hanno ottenuto l'intero patrimonio mobiliare.
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