Il Detenuto, sottoposto al regime detentivo speciale, chiedeva di incontrare i familiari senza vetro divisorio per un lutto. Dopo il rifiuto dell'amministrazione e l'inammissibilità dichiarata dal Magistrato di Sorveglianza, il difensore proponeva un reclamo al Tribunale di Sorveglianza anziché il ricorso in Cassazione. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'atto, rifiutando la conversione del mezzo di impugnazione poiché l'atto conteneva contestazioni di merito rivolte espressamente a un giudice diverso. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende, poiché i motivi di ricorso non contestavano la reale motivazione del provvedimento impugnato.
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