Il Condannato, non detenuto, ha richiesto l'accesso a una misura alternativa alla detenzione. Tuttavia, nella domanda ha indicato semplicemente la propria residenza, senza effettuare una formale elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 677 del codice di procedura penale. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza e la Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la mera indicazione della residenza non equivale a una formale elezione di domicilio, la quale richiede una chiara manifestazione di volontà di ricevere le notifiche in quel luogo e l'impegno a comunicare ogni variazione. Il Condannato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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