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Art. 676 Codice di Procedura Penale — Sezione Sezioni Unite Penale

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Omessa applicazione della pena accessoria: decide la Cassazione
Un uomo subisce una condanna a tre anni e un mese di reclusione per il furto di due biciclette. Il giudice di primo grado omette però di infliggere l'interdizione dai pubblici uffici, obbligatoria per legge sopra i tre anni di pena. Il Procuratore generale impugna la pronuncia davanti alla Corte di Cassazione per denunciare l'omessa applicazione della pena accessoria. Le Sezioni Unite risolvono un contrasto giurisprudenziale e stabiliscono che il pubblico ministero può ricorrere direttamente in Cassazione prima che la sentenza diventi definitiva. La Suprema Corte accoglie il ricorso della Procura e annulla la sentenza senza rinvio, applicando direttamente cinque anni di interdizione temporanea.
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