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Art. 669-septies Codice di Procedura Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 669-septies Codice di Procedura Civile

Regolamento competenza cautelare: ricorso respinto e sanzione
Un utente, dopo la disattivazione del suo account, ha contestato la decisione di un giudice che, in un procedimento d'urgenza, aveva dichiarato la propria incompetenza. L'utente ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: il 'Regolamento di competenza cautelare' è inammissibile. Le decisioni sulla competenza prese in sede di procedimento urgente non sono definitive e quindi non possono essere impugnate con questo strumento. Di conseguenza, il ricorso dell'utente è stato respinto e lo stesso è stato condannato a pagare non solo le spese legali ma anche una sanzione per aver intentato un'azione legale temeraria.
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Accertamento Tecnico Preventivo negato: ricorso in Cassazione errato
La Cassazione si pronuncia su un caso di rigetto di un'istanza di Accertamento Tecnico Preventivo. Alcuni cittadini avevano richiesto una perizia urgente contro un'impresa edile, ma il Tribunale l'aveva negata per mancanza del requisito d'urgenza, condannandoli anche al pagamento delle spese legali. I cittadini hanno impugnato questa decisione direttamente in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo due punti fondamentali. Primo: il provvedimento che nega un ATP va contestato con un apposito strumento, il reclamo, non con il ricorso in Cassazione. Secondo: il giudice che rigetta la richiesta di ATP deve provvedere anche sulle spese legali, applicando il principio che chi perde paga. L'errore procedurale ha quindi reso impossibile l'esame del caso.
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Opposizione all’esecuzione: abbandonarla non nega la riproponibilità
La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio sulla riproponibilità opposizione all'esecuzione. Due debitori, dopo aver avviato una prima opposizione a un pignoramento immobiliare e non averla proseguita dopo il rigetto dell'istanza di sospensione, ne hanno presentata una seconda identica. I giudici di merito l'avevano ritenuta inammissibile. La Cassazione ha ribaltato la decisione, chiarendo che la mancata prosecuzione della prima opposizione dopo la fase sommaria non crea un giudicato (una decisione definitiva). Pertanto, il debitore può riproporre la stessa opposizione, a patto che il processo esecutivo sia ancora in corso. I debitori hanno quindi vinto, ottenendo il diritto a un nuovo esame della loro causa.
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