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Art. 668 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

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Sfratto per morosità: il terremoto non scusa chi non paga
L'Inquilino propone un'opposizione tardiva allo sfratto per morosità intimato dal Proprietario per un immobile commerciale. L'Inquilino si giustifica sostenendo che il ritardo nel pagamento dei canoni fosse dovuto a un terremoto che aveva sospeso i termini di legge. La Corte d'Appello rigetta l'opposizione, rilevando che la sospensione era terminata e che l'Inquilino non aveva pagato l'affitto nemmeno dopo la scadenza del blocco dei pagamenti. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che, anche se l'inadempimento diventa esigibile durante la causa, il mancato pagamento fino alla sentenza giustifica la risoluzione del contratto. L'Inquilino perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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