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Art. 663 Codice di Procedura Penale — Sezione Sezioni Unite Penale

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Scioglimento del cumulo: sconti negati per i reati gravi
Il Condannato, con condanne per omicidio, associazione mafiosa e reati minori, riceveva un cumulo di pene ridotto a trenta anni grazie al limite massimo di legge. Successivamente chiedeva l'affidamento in prova, sostenendo che, tramite una riduzione proporzionale, la pena ostativa fosse già espiata. Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che, ai fini della concessione dei benefici, lo scioglimento del cumulo deve considerare la pena per il reato ostativo nella sua entità originaria, senza alcuna riduzione proporzionale derivante dal tetto dei trenta anni. Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso del Condannato, che rimane in carcere non avendo ancora interamente scontato la pena ostativa originaria.
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